Nuova detrazione 110%

Ripristinata la cessione dei crediti successiva alla prima (max 2 volte) ma solo alle banche

A seguito delle rilevanti difficoltà sorte con l’introduzione del blocco alle “cessioni a catena” dei crediti introdotto a opera del c.d. “Decreto Sostegni-ter”, il Legislatore è nuovamente intervenuto modificando la normativa di riferimento con il recente DL n. 13/2022, pubblicato sulla G.U. 25.2.2022, n. 47.

CESSIONI CREDITO SUCCESSIVE ALLA PRIMA

La norma dispone ora che:

“i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
“a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.”

Pertanto, ferma restando l’impossibilità di successiva cessione del credito già oggetto di una cessione verso la generalità dei soggetti, è possibile procedere con 2 ulteriori cessioni soltanto a favore di banche / assicurazioni. 

Al fine di consentire il monitoraggio della circolazione dei crediti oggetto di cessione, è disposto che a seguito dell’invio della prima Comunicazione di opzione all’Agenzia delle Entrate:
• al credito è attribuito un codice identificativo univoco;
• il credito così individuato, se oggetto di cessione, può essere ceduto soltanto per l’intero importo (non è possibile cederlo solo per una parte ovvero per quote a soggetti diversi).

INASPRIMENTO DEL REGIME SANZIONATORIO

L’art. 2 del Decreto Sostegni-ter prevede un inasprimento delle sanzioni applicabili alle violazioni realizzate nell’ambito delle operazioni in esame.

Le nuove e più pesanti sanzioni (da € 50.000 a € 100.000 e reclusione da 2 a 5 anni) sono previste con riferimento alle false / infedeli asseverazioni e attestazioni rilasciate per:

  • fruire della detrazione del 110%;
  • esercitare l’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito in tutti i casi previsti dal comma 2 del citato art. 121 e pertanto sia per gli interventi con detrazione del 110% che per quelli con detrazione nella misura ordinaria
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