Il Consiglio dei Ministri, con apposito decreto-legge approvato il 12 giugno 2025, ha disposto la proroga del termine per il versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 delle imposte (IRPEF, IRAP, IRES, IVA, cedolare, imposte sostitutive, addizionali e contributi INPS) per i soggetti ISA e per i contribuenti in regime forfettario o di vantaggio. I nuovi termini sono:
• entro il 21 luglio 2025 (anziché il 30 giugno), senza alcuna maggiorazione;
• oppure entro il 20 agosto 2025 (anziché il 30 luglio), applicando la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse.
Per quanto riguarda i contribuenti interessati, è confermato, analogamente agli scorsi anni, che la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
Viene inoltre espressamente previsto che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
Devono invece ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2 agosto 2019 n. 330).
La proroga si estende ai soggetti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
La proroga è applicabile anche al versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni (cfr. messaggio INPS 27 luglio 2021 n. 2731 e FAQ Agenzia Entrate 26 luglio 2024).
La proroga deve ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
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