A decorrere dal 1.10.2024, sono tenuti al possesso di una specifica patente dotata di crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Per cantiere temporaneo o mobile si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (art. 89 co. 1 lett. a) del DLgs. 81/2008).
Requisiti
Ai fini del rilascio della patente in formato digitale i soggetti obbligati devono presentare domanda attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:
Modalità di rilascio
Il rilascio della patente verrà effettuato dall’INL una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti e attestati da apposita documentazione prodotta dal richiedente.
Nel merito, l’art. 1 del decreto attuativo ricorda che la domanda di rilascio del documento va presentata dalle imprese e dai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili ex art. 89 comma 1 lett. a) del DLgs. 81/2008, intendendo per tali qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, a esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio, ingegneri, architetti, geometri ecc.).
Con la circ. n. 4/2024, l’INL ha ricordato che, ai sensi dell’art. 89 comma 1 lett. d) del DLgs. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.
La stessa circolare ha reso noto che in fase di prima applicazione è possibile presentare a mezzo PEC un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola il richiedente a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’INL entro la medesima data.
Pertanto, a partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale dell’Ispettorato nazionale.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo:
dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it
Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Lo studio resta a disposizione per maggiori approfondimenti.
Copyright © 2024 Studio Bezzi p. iva 01673670228, cf. BZZMHL72T10L378L. Codice destinatario: W7YVJK9. Tutti i diritti riservati. By Thecma.net
Preferenze Cookie - Informativa Privacy e Policy Cookie