Supporto aiuto sussidio

Obblighi di trasparenza per le sovvenzioni pubbliche

Ricordiamo che al 30 giugno p.v. scadrà il termine per pubblicare le sovvenzioni ricevute da Enti pubblici nel corso del 2024. La norma di riferimento resta l'art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127, Legge n. 124/2017.

L’incasso nel 2024 di benefici economici pubblici di ammontare complessivo pari o superiore a € 10.000 richiede il rispetto dell’obbligo di “trasparenza”, ossia la necessità di fornire specifiche informazioni:
− nella Nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2024;
ovvero
− entro il 30.6.2025, sul proprio sito Internet / portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza;
a seconda della natura del soggetto beneficiario (società di capitali / di persone, ditta individuale, associazione, fondazione, ecc.).


Per gli aiuti di Stato / “de minimis” presenti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) non è richiesto alcun adempimento.

I destinatari degli obblighi sono:

  • le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni, individuate con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della Transizione ecologica);
  • le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
  • le associazioni e le fondazioni (indipendentemente dall’iscrizione ad uno dei registri di settore attualmente istituiti);
  • le Onlus;
  • le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo n. 286/1998;
  • tutti i soggetti che svolgono attività di impresa.

Fra le “pubbliche amministrazioni” eroganti sono invece ricomprese:

  • tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • quelle di cui all’art. 2-bis del decreto legislativo n. 33/2013, fra cui rientrano anche le società in controllo pubblico, così come le associazioni, le fondazioni ed in generale gli enti privati con bilancio superiore a 500.000 euro di entrate annuali, la cui attività sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Enti non commerciali

Sono tenuti a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle PA nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, “entro il 30 giugno di ogni anno”.


Imprese

Devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi agli aiuti erogati dalle PA nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. In tal caso, il termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione dei bilanci annuali.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all’obbligo (in analogia a quanto previsto per gli enti non commerciali) mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, “entro il 30 giugno di ogni anno”.
L’obbligo è previsto a prescindere dal regime contabile adottato e, quindi, dalle dimensioni dell’impresa.


Ambito oggettivo

Gli obblighi di informativa riguardano (sia per gli enti non commerciali che per le imprese) “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.
Pertanto, il beneficio economico ricevuto è oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).


Erogazioni già indicate nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la registrazione nel predetto sistema, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione in esame posti a carico dei soggetti beneficiari, a condizione che l’esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro venga dichiarata nella Nota integrativa del bilancio oppure, in caso di soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa, sul sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
In sostanza, il beneficiario di aiuti (anche de minimis) oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro, per assolvere l’obbligo di informativa in analisi può dichiarare tale circostanza nella Nota integrativa o sul sito Internet, senza necessità di specificare i dettagli dei benefici ricevuti.


Modalità di rendicontazione

Gli obblighi di informativa (sia a carico degli enti non commerciali che a carico delle imprese) riguardano gli importi “effettivamente erogati”. Ai fini della rendicontazione, occorre, quindi, applicare il criterio di cassa, mentre non assume rilievo l’anno di competenza a cui le somme si riferiscono.


Limite di valore che esclude gli obblighi di pubblicazione

L'adempimento non si rende obbligatorio quando l’importo degli aiuti erogati risulti inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.


Regime sanzionatorio

A partire dall’1.1.2020, l’inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure dall’Amministrazione vigilante o competente per materia.

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