Trasparenza

Obblighi di trasparenza in materia di contributi pubblici

Anche quest'anno ricordiamo gli obblighi introdotti con Legge n. 124/2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), che prevede una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con la PA.

I destinatari degli obblighi possono essere classificati in tre categorie:

- enti non commerciali

- cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri

- imprese

Enti non commerciali

Sono tenuti a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiutierogati nell’esercizio finanziario precedente dalle PA nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, “entro il 30 giugno di ogni anno”.


Cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri

Sono tenute a pubblicare le informazioni nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, “entro il 30 giugno di ogni anno”.
Informativa sulle somme versate con finalità di integrazione, assistenza e protezione sociale
Le cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri sono, altresì, tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti Internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.


Imprese

Devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi agli aiuti erogati dalle PA nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. In tal caso, il termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione dei bilanci annuali.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all’obbligo (in analogia a quanto previsto per gli enti non commerciali) mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, “entro il 30 giugno di ogni anno”.
L’obbligo è previsto a prescindere dal regime contabile adottato e, quindi, dalle dimensioni dell’impresa.


Ambito oggettivo

Gli obblighi di informativa riguardano (sia per gli enti non commerciali che per le imprese) “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.
Pertanto, il beneficio economico ricevuto è oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).


Erogazioni già indicate nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la registrazione nel predetto sistema, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione in esame posti a carico dei soggetti beneficiari, a condizione che l’esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro venga dichiarata nella Nota integrativa del bilancio oppure, in caso di soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa, sul sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
In sostanza, il beneficiario di aiuti (anche de minimis) oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro, per assolvere l’obbligo di informativa in analisi può dichiarare tale circostanza nella Nota integrativa o sul sito Internet, senza necessità di specificare i dettagli dei benefici ricevuti.


Modalità di rendicontazione

Gli obblighi di informativa (sia a carico degli enti non commerciali che a carico delle imprese) riguardano gli importi “effettivamente erogati”. Ai fini della rendicontazione, occorre, quindi, applicare il criterio di cassa, mentre non assume rilievo l’anno di competenza a cui le somme si riferiscono.


Limite di valore che esclude gli obblighi di pubblicazione

L'adempimento non si rende obbligatorio quando l’importo degli aiuti erogati risulti inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.


Regime sanzionatorio

A partire dall’1.1.2020, l’inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure dall’Amministrazione vigilante o competente per materia.

Categorie

Iscriviti alla newsletter

Tieniti aggiornato con le nostre notizie

Inserisci la tua mail per ricevere le notifiche

Hai bisogno d'aiuto?
Contattaci

Dove siamo

Viale Verona, 190/8
38123 - Trento (TN)

Telefono e Fax

Tel +39 0461 392084
Fax +39 0461 417040

E-mail

info@studiobezzi.it

Social Network

Copyright © 2024 Studio Bezzi p. iva 01673670228, cf. BZZMHL72T10L378L. Codice destinatario: W7YVJK9. Tutti i diritti riservati. By Thecma.net

Preferenze Cookie - Informativa Privacy e Policy Cookie