A partire dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una Banca o un Ufficio Postale con uno dei seguenti mezzi:
bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
strumenti di pagamento elettronico;
pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Le nuove norme non si applicano:
• ai rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni
• ai rapporti di lavoro domestico.
• ai compensi derivanti da borse di studio / tirocini / rapporti autonomi occasionali.
In caso di violazione dell’obbligo si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 e 5.000 euro.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni.
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