detraibilità Iva

Nuova disciplina della detrazione Iva sulle fatture

La circolare n. 1/E di ieri 17 gennaio 2018 analizza le criticità derivanti dall’applicazione delle nuove disposizioni, fornendo indicazioni operative per applicare correttamente la nuova disciplina. Il Dl n. 50/2017 ha infatti ridotto il termine per l’esercizio della detrazione Iva spettante sulle operazioni di acquisto di beni e servizi, modificando anche la disciplina della registrazione delle fatture. In particolare, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e ai servizi acquistati “sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto”.


Le istruzioni dell’Agenzia, tenendo conto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue in base ai quali l’esercizio del diritto alla detrazione Iva oltre al requisito dell’esigibilità dell’imposta è subordinato anche a quello formale del possesso della fattura d’acquisto, hanno fornito le seguenti indicazioni operative per la registrazione delle fatture:


Fatture datate 2015: potranno essere portate in detrazione IVA entro il 30 aprile del 2018 (dichiarazione IVA periodo d’imposta 2017);


Fatture datate 2016: potranno essere portate in detrazione IVA entro il 30 aprile 2019 (dichiarazione IVA periodo d’imposta 2018);


Fatture datate 2017 e ricevute nel 2018: potranno essere portate in detrazione attraverso la registrazione nel 2018, facendole concorrere insieme al credito del 2018 secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno. In alternativa è possibile effettuare la registrazione tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019;


Fatture datate 2017 e ricevute nel 2017: potranno invece essere detratte previa registrazione entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità ordinarie, al più tardi entro il 30 aprile 2018 previa registrazione (tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione 2017.


La nuova regola sulla tempistica delle detrazioni IVA determinerà delle differenze tra quanto riportato nella liquidazione di dicembre (contribuenti mensili) ovvero del terzo trimestre (contribuenti trimestrali) rispetto alla dichiarazione IVA. Ciò poiché le fatture ricevute nel 2017 ma non registrate - la cui esigibilità è sorta nel 2017 - si registreranno nei registri IVA 2018, con riferimento di detrazione 2017. Questo non comporterà modifiche alle liquidazioni del 2017 poiché gli importi registrati nel 2018:


• saranno riepilogati separatamente da quelli rilevanti per le liquidazioni 2018;
• andranno indicati in dichiarazione Iva nei quadri VF e VL unitamente a quanto registrato nel 2017.


In ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, e in considerazione del fatto che i chiarimenti sopra riportati sono stati forniti in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell’IVA relativa al mese di dicembre 2017), non saranno sanzionati i comportamenti difformi adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica. Inoltre, secondo l’Agenzia delle Entrate la creazione di un apposito sezionale sarebbe preferibile; tuttavia non si tratta di un obbligo. L’importante è che la gestione delle fatture gestite a cavallo di anno venga evidenziata in un apposito report.

Categorie

Iscriviti alla newsletter

Tieniti aggiornato con le nostre notizie

Inserisci la tua mail per ricevere le notifiche

Hai bisogno d'aiuto?
Contattaci

Dove siamo

Viale Verona, 190/8
38123 - Trento (TN)

Telefono e Fax

Tel +39 0461 392084
Fax +39 0461 417040

E-mail

info@studiobezzi.it

Social Network

Copyright © 2024 Studio Bezzi p. iva 01673670228, cf. BZZMHL72T10L378L. Codice destinatario: W7YVJK9. Tutti i diritti riservati. By Thecma.net

Preferenze Cookie - Informativa Privacy e Policy Cookie