Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2020, segnaliamo che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la detrazione degli oneri dall'imposta spetta solo a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero per mezzo di altri sistemi di pagamento tracciabili.
Tra gli altri, rientrano nel novero di tali oneri:
gli interessi passivi in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale;
le provvigioni di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale;
le spese sanitarie (ad eccezione di medicinali e di dispositivi medici e delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN);
le spese veterinarie;
le spese funebri;
le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;
le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%;
le erogazioni liberali;
le spese sportive, per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni;
i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea;
i canoni di locazione per unità immobiliari ad abitazione principale;
le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza;
le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
In merito alla misura delle detrazioni, la Legge di Bilancio, ha inoltre introdotto la seguente modulazione:
Nessuna rimodulazione è prevista per gli interessi passivi sui mutui e per le spese mediche.
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