Pagamenti tracciabili

Novità in tema di detrazione degli oneri

Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2020, segnaliamo che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la detrazione degli oneri dall'imposta spetta solo a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero per mezzo di altri sistemi di pagamento tracciabili.

Tra gli altri, rientrano nel novero di tali oneri:

  • gli interessi passivi in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale;

  • le provvigioni di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale;

  • le spese sanitarie (ad eccezione di medicinali e di dispositivi medici e delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN);

  • le spese veterinarie;

  • le spese funebri;

    le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;

  • le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;

  • i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%;

  • le erogazioni liberali;

  • le spese sportive, per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni;

    i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea;

  • i canoni di locazione per unità immobiliari ad abitazione principale;

  • le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza;

  • le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

In merito alla misura delle detrazioni, la Legge di Bilancio, ha inoltre introdotto la seguente modulazione:

  • per l’intero importo, se il reddito complessivo non eccede 120.000 euro;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 120.000 euro. Ne discende che la quota di detraibilità spettante, per redditi oltre 240.000 euro, è pari a zero.

Nessuna rimodulazione è prevista per gli interessi passivi sui mutui e per le spese mediche.



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