Ai sensi dell’art. 50 co.6 del DL 331/93, i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e passive sono tenuti alla presentazione dei modelli INTRASTAT. Tale disposizione era stata modificata dall’art.4 co.4 lett.b) del DL 193/2016 (conv.L.225/2016), che aveva previsto, con decorrenza dall’1.1.2017, l’abolizione dell’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni di:
- acquisti di beni (INTRA-2bis);
- prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE (INTRA-2quater).
L’art.13 co.4-ter del DL 244/2016 (c.d.“milleproroghe”), conv. L.19/2017, ha ripristinato l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi per l’anno d’imposta 2017.
Il medesimo decreto ha inoltre previsto, a decorrere dal 2018, l’adozione di misure di semplificazione volte alla riduzione del numero dei soggetti obbligati, nonché del contenuto informativo dei modelli, rinviandone la definizione ad un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate (art.50 co.6, ultimo periodo, del DL331/93).
Sono riepilogate nella tabella seguente le novità per la presentazione dei modelli Intrastat a partire dal 1.1.2018.
Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento.
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