Applicate dall’1.1.2021 le modifiche al regime sanzionatorio previsto in caso di non corretto utilizzo del RT e dei connessi adempimenti di memorizzazione / invio telematico dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
Sanzioni per mancata / errata trasmissione dei corrispettivi
E’prevista una sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato / trasmesso e comunque di importo non inferiore a € 500 in caso di:
• mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione;
• memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri (“infedele”).
Le violazioni sono sanzionate nella medesima misura, ferma restando l’applicazione di un’unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione / trasmissione) dell’adempimento.
La sanzione è applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica del RT è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000.
Nel caso in cui l’omessa / tardiva trasmissione o la trasmissione con dati incompleti / non veritieri dei corrispettivi giornalieri non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA, è applicabile la sanzione di € 100, per ciascuna trasmissione.
Sanzioni per mancata emissione di scontrini / ricevute fiscali
È ridotta dal 100% al 90% dell’imposta, la sanzione applicabile in caso di:
• mancata emissione di ricevute fiscali / scontrini fiscali / documenti di trasporto;
• emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali.
La stessa sanzione si applica in caso di omessa annotazione sull’apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000.
Sistemi evoluti di incasso
A partire dall’1.7.2021 i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi, attraverso carte di debito / credito e altre forme di pagamento elettronico, possono assolvere mediante tali sistemi l’obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi.
Omessa installazione degli apparecchi
È prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 per l’omessa installazione del RT.
È prevista la sanzione da € 3.000 a € 12.000 in caso di manomissione / alterazione del RT salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione è applicabile anche ai soggetti che fanno uso di tali strumenti manomessi / alterati o consente che altri ne facciano uso.
Sospensione licenza / attività
Se sono contestate nel corso di un quinquennio 4 distinte violazioni dell’obbligo di emettere ricevuta fiscale / scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza / autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. Tale periodo è compreso tra 1 e 6 mesi nel caso in cui i corrispettivi abbiano un importo maggiore di € 50.000.
Tali sanzioni vengono applicate anche in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione, ovvero di memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.
È altresì disposto che in caso di omessa installazione / manomissione o alterazione del RT trovano applicazione le medesime sanzioni previste per l’omessa installazione del registratore di cassa (sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da 15 giorni a 2 mesi ovvero da 2 a 6 mesi in caso di recidiva).
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