Bilancio

Maxi ammortamenti

Il “maxi ammortamento” prevede la possibilità incrementare il costo di acquisizione del 40% al fine di dedurre maggiori quote di ammortamento/canoni di leasing su investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Il riferimento della norma ai beni “strumentali” comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria della maggiorazione. I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti a essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.

La disposizione in esame si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.

Con la recente Circolare n. 23 del 26/05/2016, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono fruire del beneficio anche i contribuenti minimi, posto che il principio di cassa non è di ostacolo alla fruizione del beneficio in esame, trattandosi, in sostanza, di una diversa modalità temporale di deduzione del medesimo costo.

Sono esclusi, invece, i soggetti in regime forfetario, i quali determinano il reddito applicando il coefficiente di redditività ai ricavi/compensi.

L’incremento del 40% del costo di acquisizione riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016. Come accennato, l’investimento può essere rappresentato dall’acquisizione del bene in proprietà ovvero in leasing.

Per fruire dell’agevolazione è necessaria l’entrata in funzione del bene; infatti, l’ammortamento decorre, ai sensi dell’art. 102, TUIR, dalla data in cui si verifica tale evento. Così, pertanto, per i beni acquistati nel 2015 (dal 15.10), al fine di poter determinare l’ammortamento 2015 sul costo maggiorato del 40% è necessario che gli stessi siano entrati in funzione entro il 31.12.2015.

La norma non incide sul costo fiscalmente rilevante del bene per:

  • il calcolo delle plusvalenze di cui agli articoli 86 e 54, comma 1-bis, del TUIR o delle minusvalenze di cui agli articoli 101 e 54, comma 1-bis.1, del TUIR;
  • la deduzione integrale del costo dei beni di cui agli articoli 102, comma 5, e 54, comma 2, del TUIR, ossia dei beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46;
  • il calcolo del plafond del 5 per cento relativo alla deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione di cui agli articoli 102, comma 6, e 54, comma 2, del TUIR;
  • il calcolo del limite triennale relativo agli acquisti di beni strumentali previsto dall’articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i contribuenti minimi;
  • il calcolo dei parametri utilizzati per effettuare il test di operatività delle società di comodo di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. disposizioni di legge (cfr. circolare n. 25/E del 2007 e circolare n. 53/E del 2009).

 
La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E del 26.05.2016 ha affrontato altri aspetti importati, che possono essere così riassunti: la maggiorazione dell’ammortamento o del canone di leasing deve essere dedotta nel periodo di competenza e non può essere “recuperata” in quelli successivi. Inoltre, se il bene o il contratto di leasing è ceduto prima della completa fruizione dell’agevolazione, le quote di maggiorazione già dedotte non devono essere “restituite” ma quelle restanti non possono essere utilizzate né dal cedente né dal cessionario.

 
Si evidenzia che, in base al tenore letterale del comma 91 in esame e al contenuto dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge di stabilità 2016, l’applicazione della norma riguarda soltanto le imposte sui redditi e non produce effetti ai fini dell’IRAP. Non produce, inoltre, effetti sugli studi di settore.

Lo studio resta a disposizione di chi voglia approfondire la normativa.

 

 

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