Voucher

Lavoro, per attivare i voucher è obbligatoria comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Il Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 ed entrato in vigore l’8 ottobre 2016, ha modificato la disciplina che regola le comunicazioni obbligatorie dovute dai committenti delle prestazioni di lavoro accessorio. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare n. 1 del 17 ottobre 2016, ha fornito le prime indicazioni operative per la piena applicabilità della nuova disposizione legislativa indicando i soggetti tenuti ad adempiere al nuovo obbligo e i contenuti della comunicazione.

Attenzione! La novità riguarda il fatto che la nuova comunicazione alle sedi competenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro non sostituisce la previgente comunicazione di inizio attività dovuta all’INPS, ma si affianca a quest’ultima.

SOGGETTI OBBLIGATI E CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE
La nuova comunicazione andrà effettuata da:
• gli imprenditori non agricoli e i professionisti, che dovranno comunicare almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione ogni singolo lavoratore che sarà impiegato, avendo riguardo ad indicare nella comunicazione:
- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo della prestazione;
- il giorno di inizio della prestazione;
- l’ora di inizio e di fine della prestazione;
• gli imprenditori agricoli, che dovranno comunicare almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione ogni singolo lavoratore che sarà impiegato, avendo riguardo ad indicare nella comunicazione:
- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo della prestazione;
- la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Le e-mail inviate dovranno:
• essere prive di qualsiasi allegato;
• riportare nell’oggetto della e-mail, il codice fiscale e la ragione sociale del committente;
• contenere i dati previsti in funzione del tipo di committente.

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
Il Ministero del Lavoro individua allo stato attuale solamente due modalità per inviare la comunicazione, tramite:
• SMS (non ancora attivo)
• posta elettronica il cui indirizzo indicato per la provincia di Trento è serv.lavoro@pec.provincia.tn.it (verrà attivato più avanti un indirizzo mail apposito per le comunicazioni voucher ma aspettiamo aggiornamenti).

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro consiglia ai committenti di conservare copia delle e-mail trasmesse, anche al fine di semplificare le attività di verifica da parte del personale ispettivo.

MODIFICHE O INTEGRAZIONI
Eventuali modifiche o integrazioni alla comunicazione effettuata potranno essere inviate – ai medesimi indirizzi di posta elettronica – non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

SANZIONI
Il decreto introduce una sanzione amministrativa di importo variabile da euro 400 a euro 2.400 (in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione).

DECORRENZA
Il nuovo obbligo decorre dal 17 ottobre 2016 pertanto invitiamo i gentili clienti ad adeguarsi alla aggiornata normativa.

Lo studio resta a disposizione per chiarimenti e supporto alle imprese e professionisti oggetto del nuovo adempimento.

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