Con la gazzetta Ufficiale n. 249 del 24.10.2016 ha trovato ufficialità il D.L. 193/2016 c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017” che, tra le diverse misure in materia di riscossione, contiene la “rottamazione delle cartelle di pagamento”.
La nuova previsione è ammessa limitatamente a tutti i carichi inclusi in ruoli, compresi gli accertamenti esecutivi, affidati agli agenti per la riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. Dal punto di vista pratico, al fine di stabilire la possibilità di accesso o meno, non rileva pertanto la data di notifica al contribuente-debitore, bensì si deve tener conto della data in cui i carichi tributari sono stati affidati all’Agente per la riscossione.
Sotto il profilo oggettivo, la norma stabilisce che possono essere oggetto di definizione, anche parziale, tutti i ruoli riguardanti imposte (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ecc.), contributi previdenziali, contributi INAIL, ecc., ruoli in contenzioso nonché le entrate locali (IMU, TASI) per le quali l’Ente impositore si sia avvalso di Equitalia ai fini della riscossione.
Per quanto riguarda l’aspetto sostanziale, il debito si estingue con il pagamento:
1. delle somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale, quali imposte, tributi e contributi;
2. degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, ossia quelli dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla data in cui il ruolo è divenuto esecutivo;
3. delle somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio della riscossione;
4. delle somme a rimborso per le procedure esecutive;
5. e delle spese di notifica della cartella di pagamento.
L’estinzione del debito è ammessa quindi con il beneficio della cancellazione delle sanzioni, comprese quelle di natura contributiva, nonché degli interessi di mora e delle somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.
Dal punto di vista procedurale, il pagamento delle le somme di cui sopra può essere eseguito in un’unica soluzione o in modo rateale con un massimo di quattro rate, di cui le prime due pari a 1/3 ciascuna delle somme dovute e la terza e la quarta pari a 1/6. Il saldo della terza rata dovrà avvenire entro il 15 dicembre 2017, mentre la quarta e ultima rata dovrà essere versata non oltre il 15 marzo 2018.
Ai fini della definizione agevolata il contribuente deve manifestare la volontà di adesione all’Agente della riscossione presentando, entro il 23.1.2017, l’apposito modello “DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”, disponibile sul sito Internet www.gruppoequitalia.it. La dichiarazione andrà presentata direttamente allo sportello dell’Agente della riscossione ovvero tramite e-mail ordinaria o PEC utilizzando gli specifici indirizzi di posta elettronica riportati nel modello. Equitalia comunicherà al contribuente entro il 24 aprile 2017 l’ammontare complessivo delle somme dovute e invierà i bollettini di pagamento.
L’agevolazione in esame rappresenta un’interessante opportunità per l’estinzione delle somme iscritte a ruolo. Va tuttavia tenuto presente che il versamento deve essere effettuato in unica soluzione ovvero, al massimo, in 4 rate. Questo non risulta sicuramente a favore di quei contribuenti sui quali gravano debiti rilevanti; inoltre coloro che sono già stati ammessi alla dilazione, i quali decadrebbero dalla stessa in caso di adesione alla definizione agevolata, in caso di mancato pagamento dell’unica ovvero di una delle rate previste dovranno corrispondere quanto dovuto senza possibilità né di “riattivare” la dilazione precedente né di ottenere una nuova dilazione.
Lo studio è disponibile per ulteriori informazioni e a supporto dei propri clienti per gli adempimenti necessari alla rottamazione delle cartelle.
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