La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025 n. 199), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, è entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 e introduce numerose modifiche di rilievo in ambito fiscale, previdenziale e agevolativo.
Di seguito si riepilogano le principali novità di maggiore interesse per contribuenti, imprese e professionisti.
Riduzione dell’IRPEF per i redditi dello scaglione medio
Una delle misure di maggiore impatto riguarda la riduzione dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione, che passa dal 35% al 33% per i redditi imponibili compresi tra 28.000 e 50.000 euro.
La nuova struttura delle aliquote IRPEF è pertanto la seguente:
23% fino a 28.000 euro;
33% oltre 28.000 e fino a 50.000 euro;
43% oltre 50.000 euro.
Il risparmio fiscale massimo ottenibile è pari a 440 euro annui. La riduzione opera a regime dal periodo d’imposta 2026 ed è già applicabile in sede di ritenute da lavoro dipendente e pensioni.
Riduzione delle detrazioni per i redditi elevati
Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, viene introdotta una riduzione forfetaria di 440 euro delle detrazioni IRPEF spettanti su specifici oneri (ad esempio spese al 19%, erogazioni liberali ai partiti politici, premi assicurativi contro eventi calamitosi).
Restano escluse dalla riduzione, tra le altre:
La misura ha l’obiettivo di compensare il beneficio derivante dalla riduzione dell’aliquota IRPEF per i contribuenti con redditi molto elevati.
Bonus edilizi: conferme e riduzioni graduali
Per il 2026 viene confermato l’impianto dei principali bonus edilizi, con aliquote in progressiva riduzione:
Bonus casa:
Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:
Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).
Ecobonus e sismabonus:
Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), sono allineate al “bonus casa” con riguardo alle spese sostenute dall’1.1.2025.
L’”ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, possono spettare nelle seguenti misure:
Bonus mobili:
prorogato anche per il 2026, con una detrazione del 50% su una spesa massima di 5.000 euro.
Locazioni brevi: stretta sulla presunzione di imprenditorialità
Si interviene sulla disciplina delle locazioni brevi (di cui all’art. 4 del DL 50/2017), modificando l’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, che sancisce la presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi.
Locazioni brevi
Si ricorda che si definiscono locazioni brevi “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.
Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, con l’eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l’aliquota del 21%.
Presunzione di imprenditorialità
A partire dal 2021, è stata introdotta una presunzione di imprenditorialità che esclu-de l’applicabilità della disciplina delle locazioni brevi in caso di destinazione alla locazione breve, nel periodo d’imposta, di un determinato numero di appartamenti.
Dal 2021 al 2025, la soglia di appartamenti compatibile con la locazione breve era di 4 immobili. A partire da 5 appartamenti, scattava la presunzione di imprenditoria-lità, con tutte le conseguenze in tema di IVA, INPS, reddito d’impresa, ecc.
A partire dal periodo d’imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi.
Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le con-seguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d’impresa.
Rapporto con le aliquote della cedolare secca
Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi. Pertanto, dal periodo d’imposta 2026:
Regime forfetario: conferma del limite a 35.000 euro
Viene confermato anche per il 2026 l’innalzamento a 35.000 euro del limite di redditi di lavoro dipendente o assimilati, oltre il quale non è possibile accedere o permanere nel regime forfetario.
Il controllo va effettuato sui redditi percepiti nel 2025.
Premi di risultato e detassazione del lavoro
Tra le misure a favore del lavoro dipendente si segnalano:
Copyright © 2024 Studio Bezzi p. iva 01673670228, cf. BZZMHL72T10L378L. Codice destinatario: W7YVJK9. Tutti i diritti riservati. By Thecma.net
Preferenze Cookie - Informativa Privacy e Policy Cookie