Le ultime novità introdotte dal DDL della Finanziaria 2017 prevedono che le imprese minori, ovvero quelle che applicano il regime di contabilità semplificata, a partire dall'1.1.2017 dovranno determinare il reddito imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo di imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa. Un cambiamento di prospettiva, sia ai fini della determinazione delle imposte sui redditi che ai fini della base imponibile Irap, in quanto il reddito calcolato non sarà più frutto del principio di competenza bensì quello di cassa, tipico dei professionisti.
Il legislatore specifica che a tale importo andranno:
aggiunti l’autoconsumo personale o familiare dell’imprenditore, le plusvalenze e le sopravvenienze attive;
sottratte le minusvalenze e sopravvenienze passive e, come previsto in precedenza, le quote di ammortamento dei beni, gli accantonamenti al fondo TFR e le perdite sia di beni strumentali sia su crediti;
Non dovranno più, invece, essere rilevate ai fini della determinazione del reddito le esistenze iniziali e le rimanenze finali.
Al fine di allineare gli obblighi contabili alle nuove disposizioni, sono state apportate rilevanti modifiche all’articolo 18 del D.P.R. 600/1973 il quale, pur mantenendo inalterati i requisiti in termine di limite dei ricavi per la tenuta della contabilità semplificata (euro 400.000 per attività di prestazione di servizi ed euro 700.000 per le altre attività), prevede per i soggetti che adottano la contabilità semplificata tre alternative:
tenuta di due registri distinti (incassi/pagamenti): devono essere annotati cronologicamente in due distinti registri i ricavi percepiti e le spese sostenute indicando per ciascun incasso/spesa:
a) il relativo importo;
b) le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
c) gli estremi della fattura o altro documento emesso;
tenuta dei soli registri Iva e indicazione del mancati incassi/pagamenti: al posto delle singole annotazioni relative ad incassi e pagamenti, nell’ipotesi in cui l’incasso o il pagamento non sia avvenuto nell’anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.
tenuta dei soli registri Iva e presunzione di incasso/pagamento: i contribuenti possono esercitare apposita opzione, vincolante per almeno un triennio, per tenere i registri Iva senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti e, in tal caso, opera la presunzione secondo cui la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso o pagamento.
Le nuove regole dovranno essere applicate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, quindi a partire dall'eserizio 2017 e dovranno trovare attuazione in un apposito decreto entro il 30 gennaio 2017.
Lo studio è a disposizione per fornire ulteriori informazioni ai propri clienti e per coordinare la nuova gestione delle stesse contabilità.
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