Sovraindebitamento

La composizione della crisi da sovraindebitamento

Alla luce dell'attuale crisi economica, il fenomeno dell'indebitamento delle famiglie e, in generale, dei soggetti non fallibili ha messo in evidenza il deficit normativo in tema di fallimento del consumatore. Deficit finalmente colmato dal Legislatore, nel 2012, con la Legge n. 3 del 27 gennaio, “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, che per la prima volta ha introdotto nel nostro ordinamento una procedura di esdebitazione destinata a tutti quei soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare.

Tale norma permette ai soggetti non fallibili di ricorrere a particolari accordi con i creditori o a una procedura di liquidazione, sotto la regia del Tribunale, per ottenere la liberazione dai debiti.

Si tratta, pertanto di una disposizione di grande valore sociale, che mette al sicuro i debitori dalla trappola dell'usura. Non solo. Concede al debitore non fallibile di ripartire da zero (c.d. fresh start) e di riacquistare un ruolo attivo nell'economia, anziché restare ai margini di un sistema che, spesso, fonda il valore dell'individuo sulla sua capacità di spesa.

Con l'espressione “composizione della crisi da sovraindebitamento”, il Legislatore ha fatto riferimento a un sistema di istituti tra loro alternativi, che consentono al soggetto in crisi di liberarsi dall'oppressione dei propri debiti:

- accordo di composizione della crisi
- piano del consumatore
- liquidazione del patrimonio del debitore

Se per l'accordo di composizione della crisi è necessario l'assenso dei creditori che rappresentino almeno il 60% del valore dei debiti, il piano del consumatore (che ammette i soggetti aventi requisiti molto più restrittivi) si concretizza in una proposta depositata dal debitore presso la cancelleria del Tribunale che, rispettati determinati criteri di convenienza per i creditori, può essere omologata dal Giudice designato senza necessità del consenso dei creditori.

L'ultima delle tre procedure, la liquidazione del patrimonio, è quella che più di tutte di avvicina al fallimento, coinvolgendo, di fatto, l'intero patrimonio del debitore.

Lo studio resta a disposizione per chiarimenti e approfondimenti particolari.

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