Chi paga
L'imposta è dovuta dalla persona fisica o giuridica titolare di diritto reale di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi. Nel caso di contratto di leasing è dovuta dal soggetto che acquisisce la disponibilità in godimento dell’immobile.
Per i fabbricati, il calcolo ha come base la rendita catastale (da non rivalutare) a cui vengono applicati i i moltiplicatori previsti per legge.
Aliquote:
- 0,35 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze (massimo due) iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con detrazione di euro 390,14 ;
- 0,79 per cento per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9;
- 0,55 per cento per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C/1, C/3, D/2 e A/10;
- 0,1 per cento per i fabbricati strumentali all'attività agricola (detrazione dalla rendita 1.500,00 Euro);
- 0,35 per cento per un solo fabbricato concesso in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta e ai parenti di secondo grado in linea adibito ad abitazione principale (residenza e dimora) e relative pertinenze (massimo due appartenenti alle categorie C/2, C/6, C/7) concesse in uso gratuito (comodato)
- 0,895 per cento per tutte le altre categorie catastali o tipologie di fabbricati;
Per le aree edificabili e le ristrutturazioni l’aliquota è 0,895 per cento. Il riferimento è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
L’IMIS per l’anno d’imposta 2016 è dovuta per le sole abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.
L’abitazione principale, per legge, è l’unità immobiliare nella quale il contribuente dimora abitualmente e, nello stesso tempo, risiede anagraficamente con tutto il nucleo familiare; se il contribuente risiede anagraficamente in una casa e dimora abitualmente in un’altra non può beneficiare per nessuno dei due fabbricati delle agevolazioni previste per l’abitazione principale.
Sono assimilate per legge ad abitazione principale:
le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e le relative pertinenze;
la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;
il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia.
E' assimilata all'abitazione principale con regolamento l'unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata.
Per gli immobili storici e per i fabbricati inagibili/inabitabili (presentare la dichiarazione nei termini di legge specificando le condizioni di vetustà del fabbricato), la legge ha stabilito che l’imposta vada calcolata sul 50% della base imponibile.
Solo se la somma complessiva annua (acconto + saldo) da versare risulta inferiore a 15,00 Euro, non si dovrà effettuare alcun versamento e non deve essere fornita alcuna comunicazione.
Come pagare
Si paga entro il 16 giugno l’acconto, ed entro il 16 dicembre il saldo.
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