Il DL 176/2022 riconosce un contributo a fondo perduto, a favore dei soggetti meno abbienti, in relazione alle spese per gli interventi agevolati con superbonus al 90%.
INTERVENTI AGEVOLATI
L’agevolazione riguarda le spese sostenute da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di impre-se, arti o professioni) per gli interventi agevolati con il superbonus al 90%, effettuati:
- su edifici unifamiliari o su singole unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari;
- su parti comuni di edifici condominiali o sulle singole unità immobiliari site all’interno dei pre-detti condomìni.
REQUISITI PER IL CONTRIBUTO
L’agevolazione è riconosciuta alla persona fisica che ha sostenuto spese per gli interventi sopra elencati, se al contempo questa:
- ha un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000,00 euro;
- ha sostenuto le spese per gli interventi di cui sopra, agevolati con superbonus al 90%, nel periodo compreso tra l’1.1.2023 e il 31.10.2023;
- alla data di inizio lavori risulta titolare (almeno pro quota) di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento (o, per gli interventi effettuati dai condomìni, sull’unità immobiliare facente parte del condominio);
- ha adibito ad abitazione principale la predetta unità immobiliare, alla data di avvio dei lavori o, al più tardi, al termine degli stessi.
Determinazione del “reddito di riferimento”
Per determinare il “reddito di riferimento” vanno sommati i redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spe-sa per l’intervento agevolato:
- dal richiedente (ossia il contribuente che ha sostenuto le spese);
- dal coniuge del richiedente (che non sia legalmente ed effettivamente separato) o dal soggetto legato da unione civile o dal convivente ex art. 1 co. 36 della L. 76/2016 se presente nel nucleo familiare del richiedente nell’anno 2022 (tali soggetti si annoverano nel nucleo familiare del richiedente indipendentemente dal fatto che siano fiscalmente a suo carico);
- dai familiari (diversi da quelli sopra elencati) fiscalmente a carico del richiedente ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR, se compresi nel suo nucleo familiare nell’anno 2022.
Lo studio resta a disposizione per approfondimenti