Il 30 marzo u.s. è entrato in vigore il DL 29.3.2024 n. 39.
Fra le principali misure introdotte in materia di bonus “edilizi”, si segnalano:
- l’estensione del “blocco” delle opzioni per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, per gli interventi “edilizi” effettuati da IACP, cooperative ed enti del Terzo settore;
- la preclusione alla “remissione in bonis”, ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DL 16/2012, in relazione alle comunicazioni di opzione per interventi “edilizi”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, relative alle spese sostenute dal 2023 (e per la comunicazione delle rate residue per le spese sostenute dal 2020 al 2022), oltre alla previsione che le comunicazioni di opzione per interventi “edilizi” trasmesse dall’1.4.2024 al 4.4.2024 potevano essere sostituite soltanto entro il 4.4.2024 (e non entro il 5.5.2024);
- l’introduzione dell’obbligo di comunicare l’ammontare delle spese sostenute nel 2024 e nel 2025 relative agli interventi di riduzione del rischio sismico o di riqualificazione energetica agevolati con il superbonus;
- il divieto di compensazione dei crediti d’imposta per bonus “edilizi” in presenza di ruoli scaduti superiori a 10.000,00 euro.
Nella circolare allegata al blog sono disponibili gli approfondimenti dei temi sopra.