L’articolo 125 del decreto Rilancio, al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione dell’epidemia, prevede l’assegnazione di un credito d’imposta in favore di taluni soggetti beneficiari, nella misura del 60 per cento delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Possono beneficiare del credito d'imposta imprese (individuali e società), lavoratori autonomi (anche in forma associata), enti non commerciali (compresi gli entri del Terzo settore), enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il credito d'imposta massimo di euro 60.000, è riconosciuto per spese:
Gli acquisti di cui alla lettera b. dovranno essere muniti della dichiarazione di conformità alla normativa europea rilasciata dal produttore, a pena di decadenza del beneficio, riconosciuto per spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020.
Il credito potrà:
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020. La percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
Il termine per la presentazione telematica dei modelli scade al prossimo 7 settembre 2020.
Lo studio resta a disposizione per il supporto nella pratica.
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