DPI Coronavirus

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (articolo 125)

L’articolo 125 del decreto Rilancio, al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione dell’epidemia, prevede l’assegnazione di un credito d’imposta in favore di taluni soggetti beneficiari, nella misura del 60 per cento delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Possono beneficiare del credito d'imposta imprese (individuali e società), lavoratori autonomi (anche in forma associata), enti non commerciali (compresi gli entri del Terzo settore), enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito d'imposta massimo di euro 60.000, è riconosciuto per spese:

  1. sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività (eseguita da operatori professionisti che certifichino il possesso di specifiche competenze tecniche o da lavoratori dipendenti che, per tipologia di lavoro svolto, le posseggono);
  2. sostenute per l’acquisto di:
    1. dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
    2. prodotti detergenti e disinfettanti;
    3. dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
    4. dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Gli acquisti di cui alla lettera b. dovranno essere muniti della dichiarazione di conformità alla normativa europea rilasciata dal produttore, a pena di decadenza del beneficio, riconosciuto per spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020.

Il credito potrà:

  • essere utilizzato in compensazione su modello F24;
  • rientrare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di sostenimento delle spese;
  • essere ceduto ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito).

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020. La percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

Il termine per la presentazione telematica dei modelli scade al prossimo 7 settembre 2020.

Lo studio resta a disposizione per il supporto nella pratica.

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