Finanziaria 2023

#Finanziaria2023 - Le modifiche al regime forfetario

La legge di bilancio per l'anno 2023 ha apportato alcune rilevanti modifiche al regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190.

In particolare, viene previsto:

  • l’incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;
  • la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 euro.

Le modifiche sono in vigore a decorrere dall’1.1.2023.

Incremento del limite di ricavi e compensi
Il limite si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta. Pertanto, per accertare l’applicabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:

  • considerare il nuovo valore di 85.000,00 euro, da verificare con riferimento al 2022;
  • computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.

Così il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.


Fuoriuscita dal regime in corso d’anno
In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall’anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d’accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l’esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 euro. In tal caso:

  • ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali;
  • ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Ricordiamo ai gentili clienti che la convenienza del regime forfetario non è mai scontata poichè nel calcolo delle imposte entrano in gioco costi fissi / variabili e detrazioni fiscali, talvolta di durata pluriennale.

Lo studio è disponibile a effettuare le verifiche necessarie a un passaggio ponderato.

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