Rottamazione dei ruoli

#Finanziaria2023 - La rottamazione dei ruoli

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto una nuova “rottamazione dei ruoli”, che riguarda i carichi consegnati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.

BENEFICI

La rottamazione dei ruoli ha come principale effetto lo stralcio automatico delle sanzioni amministrative e degli interessi compresi nei carichi, quindi in primo luogo degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Non sono dovuti nemmeno gli interessi di mora, ovvero gli interessi che spettano all’Agente della riscossione se gli importi sono pagati decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo.
Del pari, vengono meno gli aggi di riscossione, pari al 3% o al 6% delle somme iscritte a ruolo (a seconda del fatto che quanto intimato nella cartella di pagamento sia o meno stato pagato nei termini). Si ricorda che gli aggi di riscossione sono stati abrogati dall’1.1.2022.
Le somme a titolo di capitale (imposte, contributi) e le spese di esecuzione nonché di notifica della cartella di pagamento vanno pagate per intero.

SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

Per quanto riguarda le sanzioni inerenti a violazioni del Codice della strada, queste non sono stralciate per effetto della rottamazione.
Lo stralcio riguarda infatti solo gli aggi, gli interessi e le maggiorazioni.

ESCLUSIONI

Alcune fattispecie sono escluse nella rottamazione:

  • risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali);
  • IVA riscossa all’importazione;
  • somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione europea;
  • crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

PRECEDENTI ROTTAMAZIONI DEI RUOLI E “SALDO E STRALCIO”

I debitori che avevano presentato domanda per le precedenti rottamazioni dei ruoli e per il c.d. “saldo e stralcio” degli omessi pagamenti possono avvalersi della rottamazione della L. 197/2022, anche se fossero decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate.
Coloro i quali non sono decaduti e hanno, quindi, ancora rate da pagare possono ometterne il pa-gamento onde presentare domanda di rottamazione entro il 30.4.2023. Ciò riguarda in particolare le rate scadenti a febbraio 2023.

VERSAMENTI
Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti:

  • le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, scadenti il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
  • le altre, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno suc-cessivo.

È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.

Lo studio resta a disposizione per approfondimenti.

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