Assegnazione agevolata immobili

#Finanziaria2023 - Assegnazione/cessione agevolata immobili ai soci

La Finanziaria 2023 ha riproposto l’assegnazione / cessione agevolata ai soci degli immobili. Possono procedere all’assegnazione agevolata le società di capitali (spa, sapa, srl) / società di persone (snc, sas), a prescindere dall’attività esercitata. L’assegnazione è consentita anche alle società di fatto aventi ad oggetto l’esercizio di un’attività commerciale nonché alle società in liquidazione.


Soggetti beneficiari
Beneficiari dell’assegnazione sono i soggetti (persone fisiche e società), anche non residenti, che:

  • rivestono la figura di socio all’atto dell’assegnazione;
  • risultano iscritti nel libro soci, se prescritto, alla data del 30.9.2022 ovvero entro il 30.1.2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2022. Per le società prive del libro soci (ad esempio, società di persone), l’identità dei soci al 30.9.2022 deve essere provata con un “idoneo titolo avente data certa”.

Beni oggetto di assegnazione

Possono essere assegnati ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, “non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa”, ossia:

  • Strumentali per natura - Immobili rientranti nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10 non utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività.
    Trattasi dei beni dati in locazione / comodato a terzi o, comunque, non direttamente utilizzati dall’impresa (se l’immobile strumentale per natura è utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’attività non è assegnabile).
  • Immobili merce - Beni alla cui produzione / scambio è diretta l’attività dell’impresa.
  • Immobili uso abitativo - “Beni patrimonio” che concorrono a formare il reddito ex art. 90, TUIR.

Modalità di assegnazione
L’assegnazione deve avvenire, entro il 30.9.2023, nel rispetto del principio della par condicio tra i soci, sulla base delle quote di partecipazione al capitale sociale. È possibile:

  • assegnare un immobile in comunione tra i soci;
  • usufruire dell’agevolazione anche con riferimento ad un bene assegnato nei confronti soltanto di alcuni soci e non necessariamente alla generalità degli stessi.

Considerato che gli immobili sono “difficilmente divisibili” la par condicio è comunque rispettata se ad un socio è attribuito un immobile agevolabile e agli altri è corrisposta una somma di denaro, che rappresenta una distribuzione di utili o una restituzione di capitale.

Determinazione dell’imposta sostitutiva dovuta
L’assegnazione richiede il versamento di un’imposta sostitutiva IRPEF/ IRES / IRAP pari all’8% della differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato.

Qualora la società sia non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione l’imposta sostitutiva è pari al 10,5%.
Il valore normale dell’immobile assegnato va assunto in misura non inferiore al valore di mercato ovvero al valore catastale (è possibile attestarsi su un valore intermedio tra tali 2 valori).

Versamento dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva dovuta per l’assegnazione va versata in 2 rate.
Prima rata (60%) → entro il 30.9.2023
Seconda rata (40%) → entro il 30.11.2023

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