Redditi lavoro dipendente

# Finanziaria 2025 - novità fiscali in materia di lavoro

A seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio per il 2025 (l. 207/2024), riportiamo di seguito un primo breve excursus sui temi di maggiore interesse.

SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF/DETRAZIONI PER LAVORO/TRATTAMENTO INTEGRATIVO modifiche

(art. 1, c. 2-3)

Viene confermata a regime la riduzione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF, già prevista per il periodo di imposta 2024 e vengono confermate a regime, la rimodulazione delle detrazioni d’imposta e la variazione della disciplina del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati. Viene, di fatti, confermato che il trattamento integrativo all’IRPEF spetta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, a condizione che l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente / assimilati a lavoro dipendente, sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente (art. 13, comma 1, TUIR), diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

A decorrere dal periodo d’imposta 2025 l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane fissata come di seguito indicato:

  • 23% fino a 28.000;
  • 35% oltre 28.000 e fino a 50.000 euro;
  • 43% oltre 50.000 euro.

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO modifiche all’età e residenza familiari

(art. 1, c. 11)

A decorrere dal 01/01/2025 le detrazioni per familiari fiscalmente a carico spettano in relazione:

  • ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma INFERIORE a 30 anni (ossia fino a 29 anni e 364 gg), nonché per i figli di età superiore a 30 anni con disabilità accertata ex art. 3 L. 104/92;
  • a ciascun ascendente convivente con il lavoratore.

Si ricorda che sono fiscalmente a carico i figli con reddito complessivo NON superiore a 2.840,51 Euro (4.000,00 Euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni).

SOMMA INTEGRATIVA / ULTERIORE DETRAZIONE IRPEF in sostituzione Esonero IVS

(art. 1, c. 4, 5, 6, 7, 8 e 9)

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione) con reddito complessivo NON superiore a 20.000 euro viene riconosciuta una somma integrativa, che NON concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente la percentuale di seguito indicata:

reddito da lavoro dipendente - % sul reddito da lavoro dipendente
Fino a 8.500 euro - 7,10%
Oltre 8.500 euro e fino a 15.000 - euro 5,30%
Oltre 15.000 euro e fino a 20.000 - euro 4,80%

SOGLIA NON IMPONIBILITA’ FRINGE BENEFIT conferma limiti 1.000/2.000 euro

(art. 1, c. 390-391)

Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 viene confermato l’incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a:

  • 1.000 euro per tutti i dipendenti (percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilato);
  • 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti (percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilato) con figli fiscalmente a carico ex art. 12 co. 2 del TUIR.

Oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati – ad es. auto, buoni acquisti, polizze assicurative infortuni extraprofessionali e/o vita, etc. – concorreranno al raggiungimento dei suddetti limiti anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro, ai percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilato per il pagamento:

  • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Si ricorda che laddove tali limiti vengano superati, le predette somme concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per l’intero importo e non solo l’importo eccedente.

VEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO – FRINGE BENEFIT modifica al conteggio

(art. 1, c. 48)

Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 01/01/2025 il fringe benefit è calcolato come di seguito specificato:

  • per la generalità dei veicoli 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI;
  • per i veicoli elettrici ibridi plug in = 20% del suddetto importo;
  • per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica = 10% del suddetto importo.

SPESE DI TRASFERTA / RAPPRESENTANZA obbligo di tracciabilità

(art. 1, c. 81-83)

A decorrere dal 01/01/2025 SOLO se effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari):

  • i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente) per trasferte e missioni non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 5, TUIR);
  • le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo (art. 54, comma 6-ter, TUIR);
  • le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi sono deducibili dal reddito d’impresa (art. 95, comma 3-bis , TUIR);
  • le spese di rappresentanza sono deducibili dal reddito d’impresa (art. 108, comma 2, TUIR).
Categorie

Iscriviti alla newsletter

Tieniti aggiornato con le nostre notizie

Inserisci la tua mail per ricevere le notifiche

Hai bisogno d'aiuto?
Contattaci

Dove siamo

Viale Verona, 190/8
38123 - Trento (TN)

Telefono e Fax

Tel +39 0461 392084
Fax +39 0461 417040

E-mail

info@studiobezzi.it

Social Network

Copyright © 2024 Studio Bezzi p. iva 01673670228, cf. BZZMHL72T10L378L. Codice destinatario: W7YVJK9. Tutti i diritti riservati. By Thecma.net

Preferenze Cookie - Informativa Privacy e Policy Cookie