A seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio per il 2025 (l. 207/2024), riportiamo di seguito un primo breve excursus sui temi di maggiore interesse.
SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF/DETRAZIONI PER LAVORO/TRATTAMENTO INTEGRATIVO modifiche
(art. 1, c. 2-3)
Viene confermata a regime la riduzione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF, già prevista per il periodo di imposta 2024 e vengono confermate a regime, la rimodulazione delle detrazioni d’imposta e la variazione della disciplina del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati. Viene, di fatti, confermato che il trattamento integrativo all’IRPEF spetta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, a condizione che l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente / assimilati a lavoro dipendente, sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente (art. 13, comma 1, TUIR), diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
A decorrere dal periodo d’imposta 2025 l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane fissata come di seguito indicato:
DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO modifiche all’età e residenza familiari
(art. 1, c. 11)
A decorrere dal 01/01/2025 le detrazioni per familiari fiscalmente a carico spettano in relazione:
Si ricorda che sono fiscalmente a carico i figli con reddito complessivo NON superiore a 2.840,51 Euro (4.000,00 Euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni).
SOMMA INTEGRATIVA / ULTERIORE DETRAZIONE IRPEF in sostituzione Esonero IVS
(art. 1, c. 4, 5, 6, 7, 8 e 9)
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione) con reddito complessivo NON superiore a 20.000 euro viene riconosciuta una somma integrativa, che NON concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente la percentuale di seguito indicata:
reddito da lavoro dipendente - % sul reddito da lavoro dipendente
Fino a 8.500 euro - 7,10%
Oltre 8.500 euro e fino a 15.000 - euro 5,30%
Oltre 15.000 euro e fino a 20.000 - euro 4,80%
SOGLIA NON IMPONIBILITA’ FRINGE BENEFIT conferma limiti 1.000/2.000 euro
(art. 1, c. 390-391)
Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 viene confermato l’incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a:
Oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati – ad es. auto, buoni acquisti, polizze assicurative infortuni extraprofessionali e/o vita, etc. – concorreranno al raggiungimento dei suddetti limiti anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro, ai percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilato per il pagamento:
Si ricorda che laddove tali limiti vengano superati, le predette somme concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per l’intero importo e non solo l’importo eccedente.
(art. 1, c. 48)
Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 01/01/2025 il fringe benefit è calcolato come di seguito specificato:
SPESE DI TRASFERTA / RAPPRESENTANZA obbligo di tracciabilità
(art. 1, c. 81-83)
A decorrere dal 01/01/2025 SOLO se effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari):
Copyright © 2024 Studio Bezzi p. iva 01673670228, cf. BZZMHL72T10L378L. Codice destinatario: W7YVJK9. Tutti i diritti riservati. By Thecma.net
Preferenze Cookie - Informativa Privacy e Policy Cookie