Bonus edilizi 2025

# Finanziaria 2025 - bonus edilizi

La legge di BIlancio 2025 ha apportato importanti modifiche in tema di bonus edilizi, in particolare riguardo a:

  • interventi volti al recupero del patrimonio edilizio;
  • interventi di riduzione del rischio sismico e per la riqualificazione energetica degli edifici;
  • bonus mobili;
  • superbonus.

Non sono previste proroghe, invece, per il c.d. “bonus verde”.


Limitazioni per i redditi medio/alti delle persone fisiche
Anche per le spese sostenute per gli interventi “edilizi” dall’1.1.2025 si applicano le novità introdotte dall’art. 1 co. 10 della L. 207/2024 che riguardano i soggetti con redditi complessivamente superiori a 75.000,00 euro.
In altre parole, mentre spetterebbe in misura “piena” la detrazione fiscale che compete ai soggetti diversi delle persone fisiche, per queste ultime, ove il loro reddito complessivo superi i 75.000,00 euro, verranno applicati due limiti:

  • quello stabilito da ciascuna norma agevolativa (che può consistere in un determinato importo massimo di spesa o di detrazione come nel caso dell’ecobonus);
  • il nuovo limite massimo di spesa introdotto dal nuovo art. 16-ter del TUIR e che riguarda la quasi totalità degli oneri detraibili, con qualche eccezione.


INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO EDILIZIO

L’art. 16-bis del TUIR consente di beneficiare “a regime” di una detrazione IRPEF in relazione alle spese sostenute per determinati interventi di recuperodel patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”).
L’ambito oggettivo di questa agevolazione, molto ampio, ricomprende tra gli altri:

la generalità degli interventi edilizi diversi da quelli che integrano gli estremi della “nuova costruzione”;
gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia (possono essere realizzati in un contesto che prescinde dalla realizzazione di
opere edilizie propriamente dette);
gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici).


Ora, con il co. 54 dell’art. 1 della L. 207/2024, invece, modificando il co. 3-ter dell’art. 16-bis del TUIR, vengono anticipati i termini della riduzione dal 36% al 30% dell’aliquota di detrazione delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, stabilendo nella disciplina “a regime” che l’aliquota del 30% si applica già per le spese sostenute dall’1.1.2025 e fino al 31.12.2033.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, tuttavia, viene introdotto un regime transitorio, con la sostituzione del co. 1 dell’art. 16 del DL 63/2013, che prevede aliquote diverse della detrazione fiscale a seconda che gli interventi vengano eseguiti o meno sull’unità adibita ad abitazione principale, mantenendo inalterato il limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.


SPESE SOSTENUTE NEGLI ANNI 2025, 2026 E 2027 (PERIODO TRANSITORIO)
Ai sensi del nuovo art. 16 co. 1 del DL 63/2013, in relazione agli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio elencati al co. 1 dell’art. 16-bis del TUIR, sono previste diverse misure dell’agevolazione a seconda della destinazione dell’immobile sul quale vengono realizzati gli interventi.
In particolare, per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l’aliquota:
• del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro;
• del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata pari a 96.000,00 euro.

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, invece, il regime transitorio prevede, anche in questo caso nel li mite di spesa non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare:
• l’aliquota del 36% per le spese sostenute nel 2025;
• l’aliquota del 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

INTERVENTI VOLTI ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (C.D. “ECOBONUS”) E DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO (C.D. “SISMABONUS”)

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), vengono sostanzialmente allineate al “bonus casa”.

Ecobonus e sismabonus (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, vengono prorogati nelle seguenti misure:

  • per le abitazioni principali l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;
  • per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e del 30% per quelle soste nute negli anni 2026 e 2027.

Interventi di riqualificazione energetica agevolabili
Gli interventi per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF/IRES sono quelli definiti perlopiù dai co. 344 - 347 della L. 296/2006 e dall’art. 2 co. 1 del DM 6.8.2020 n. 159844 “Requisiti”.
Si tratta, in particolare, degli interventi:

  • riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento che devono conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale dell’intero edificio inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori limite indicati dai decreti ministeriali appositamente approvati (art. 1 co. 344 della L. 296/2006 e art. 2 co. 1 lett. a) del DM 6.8.2020 “Requisiti”);
  • sull’involucro di edifici esistenti su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti appositamente dalla legge (si tratta degli interventi volti al miglioramento dell’isolamento termico) (art. 1 co. 345 della L. 296/2006 e art. 2 co. 1 lett. b) del DM 6.8.2020 “Requisiti”);
  • di installazione di collettori solari (pannelli solari) per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (art. 1 co. 346 della L. 296/2006 e art. 2 co. 1 lett. c) del DM 6.8.2020 “Requisiti”);
  • riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale80 e produzione di acqua calda sanitaria (art. 1 co. 347 della L. 296/2006 e art. 2 co. 1 lett. e) del DM 6.8.2020 “Requisiti”);
  • di acquisto, installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation (art. 2 co. 1 lett. f) del DM 6.8.2020 e art. 1 co. 88 della L. 208/2015)

BONUS MOBILI

L’art. 1 co. 55 della L. 207/2024 proroga anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, mantenendone inalterata la disciplina.
Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate carat teristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, pertanto, spetta una detrazione IRPEF del 50% (art. 16 co. 2 del DL 63/2013) per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2025.

SUPERBONUS

L’art. 1 co. 56 della L. 207/2024 contiene novità che riguardano il superbo nus, di cui all’art. 119 del DL 34/202096.

Viene stabilito che per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con ali quota del 65% previsto “dal comma 8-bis primo periodo” dell’art. 119 può competere soltanto se al 15.10.2024:

  • risulti presentata la CILA-S, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • risulti presentata non soltanto la CILA-S, ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomini;
  • sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

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