Certificazione verde

Estensione dell’obbligo di “green pass” a tutti i lavoratori del settore privato

"... a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19..."

L'art. 3 del DL 21.9.2021 n. 127, recentemente pubblicato in Gazzetta, prevede l’obbligo, per tutti coloro che svolgano una attività lavorativa nel settore privato, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”), ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro. L'obbligo vale, pertanto, anche a tutti quei lavoratori autonomi, quali artigiani, commercianti, professionisti, artisti, ... che per motivi di lavoro debbano accedere presso strutture esterne.

DURATA TEMPORALE
L’obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro si applica dal 15.10.2021 e fino al 31.12.2021, data in cui, salvo proroghe, terminerà lo stato di emergenza.

AMBITO APPLICATIVO
Rientra nell’applicazione dell’obbligo di green pass chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, a prescindere dalla tipologia contrattuale in base alla quale tale attività viene prestata, ricomprendendo quindi anche le attività svolte, anche sulla base di contratti esterni, a titolo di volontariato, con causa di formazione, libera professione, ecc. La norma ha quindi una portata generale che, come detto, prescinde dalla natura autonoma o subordinata del lavoratore.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
L’obbligo di essere in possesso del green pass per i lavoratori comporta adempimenti anche in capo ai datori di lavoro. Il DL 127/2021 dispone, di fatti, che ogni datore di lavoro sia tenuto a verificare il possesso del green pass da parte dei suoi dipendenti e di tutti gli altri soggetti che per svolgere la loro attività lavorativa debbano accedere sul luogo di lavoro.

Inoltre, entro il 15.10.2021, i datori di lavoro dovranno:

  • definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, da effettuare prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;
  • individuare con atto formale il soggetto deputato a tale controllo.

CONSEGUENZE DEL MANCATO POSSESSO DEL GREEN PASS
La norma in esame dispone che il personale non in possesso della certificazione verde COVID-19 debba essere considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della stessa e, comunque, non oltre il 31.12.2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti si prevede che, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro possa sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31.12.2021.

SANZIONI PER IL LAVORATORE
Qualora il lavoratore acceda ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti dal DL 127/2021, sarà punibile con:
• una sanzione amministrativa di importo compreso tra 600,00 e 1.500,00 euro, comminabile dal Prefetto;
• una sanzione disciplinare, comminabile dal datore di lavoro secondo le previsioni dei codici disciplinari vigenti in azienda.

SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO
Il decreto sanziona altresì i datori di lavoro che omettano di effettuare i necessari controlli o di definire le modalità operative per l’organizzazione degli stessi, per i quali è prevista l’applicazione di una sanzione da 400,00 a 1.000,00 euro.

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