per effetto della legge n. 107 del 13 luglio 2015, è stata introdotta a partire dal periodo d’imposta 2015 una novità in materia di oneri detraibili in dichiarazione dei redditi (mod. Unico 2016 - 730/2016).
Nello specifico, la disposizione ha ampliato la platea delle situazioni elencate nell’art. 15 comma 1 del TUIR per le quali è possibile fruire dello specifico sconto d'imposta disponendo alla lettera e-bis) la detraibilità nella misura del 19% per le spese sostenute per la frequenza delle seguenti scuole:
Scuole dell’infanzia – asilo – e primo ciclo di istruzione – scuole elementari e medie;
Scuola secondaria di secondo grado – superiori.
nel limite di € 400,00 per alunno o studente.
In particolare, la circolare dell'Agenzia delle Entrate 3/E/2016 del 2 marzo 2016 ha ulteriormente chiarito la tipologia dei costi qualificabili nella fattispecie delle spese scolastiche facendo rientrare in tale categoria “la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spese per la mensa scolastica”.
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