Scadenze fiscali 31 ottobre

Definizione delle irregolarità formali

Con L. 197 del 29/12/2022, è stata prevista la possibilità di sanare le irregolarità formali commesse fino al 31 ottobre 2022.

In particolare, l'art. 1 della Legge di Bilancio 2023 prevede, riassumendo:

co. 166 - le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'iva e dell'irap e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

co. 167 - il pagamento  è eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024.

co. 168 - La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 167 e con la rimozione delle irregolarita' od omissioni (ove possibile, come precisato dalla stessa Agenzia Entrate).

A chi interessa

Possono avvalersene tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, inclusi i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

Per quali violazioni

Si tratta, in linea di massima, delle irregolarità e omissioni per le quali, in assenza di mancato, tardivo o errato versamento di un tributo su cui riproporzionare la sanzione, sono comminate pene pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa.

Le violazioni definibili sono, tr ale altre:

  • omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997)
  • omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014)
  • omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (articolo 3, comma 3, Dlgs 23/2011)
  • violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle
  • operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 471/1997)
  • detrazione dell’Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997)
  • irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l’imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, Dlgs 471/1997)
  • omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l’istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012)
  • mancata iscrizione al Vies, l’archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 11, Dlgs 471/1997).

Lo studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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