Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì del DL 12 luglio 2018 n. 87, sono in vigore da ieri le disposizioni che escludono dallo split payment le prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sul reddito nonché quelle soggette a ritenuta a titolo d'acconto.
Fuoriescono dalla disciplina, quindi, i professionisti in qualità di soggetti residenti i cui compensi sono assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto a norma dell’art. 25 comma 1 del DPR 600/1973, per i redditi di lavoro autonomo da essi percepiti.
Le nuove esclusioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 15 luglio 2018 in quanto primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Pertanto le prestazioni per le quali è emessa fattura sino alla data di sabato 14 luglio 2018 da parte di professionisti e altri lavoratori autonomi, sono soggette alle regole dello split payment anche se il corrispettivo non è ancora stato pagato.
A mutare è il soggetto tenuto a versare l’imposta: l’obbligo di versamento non ricade più sulla PA bensì torna in capo al prestatore che provvedere secondo le modalità ordinarie (liquidazioni periodiche).
A livello di fatturazione il prestatore dovrà avere cura di non riportare sulla fattura le indicazioni e i riferimenti normativi dello split payment (art. 17 ter del DPR 633/72), continuando però a esporre l’imposta sul documento.
Lo studio è a disposizione per ogni chiarimento.
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