Come noto, al fine di mitigare gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas, i decreti-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto Ucraina) e 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), hanno previsto anche a favore delle imprese “non energivore” e non "gasivore" la possibilità di utilizzare il credito d'imposta, quale parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'acquisito di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre del 2022.
Il credito d'imposta a favore delle imprese non “energivore” risulta pari al 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (1.4 - 30.6.2022), a condizione che i costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019 (codice tributo “6963”, anno di riferimento “2022”).
Per le forniture di gas naturale per i clienti "non gasivori", la norma dispone, invece, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto (comprovato mediante le relative fatture) del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
COMUNICAZIONE DEL VENDITORE
Ai sensi dell’art. 2 co. 3-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, con riferimento ai crediti d’imposta per le imprese non energivore (art. 3 del DL 21/2022) e non gasivore (art. 4 del DL 21/2022), nel caso in cui l’impresa destinataria di tali contributi nei primi due trimestri dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.
PROROGA AL TERZO TRIMESTRE 2022
Ora, l’art. 6 del DL 115/2022 (D.L. Aiuti-bis) estende anche per il terzo trimestre 2022 i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:
L’art. 1 co. 11 del DL 144/2022 (D.L. Aiuti-ter) prevede la proroga al 31.3.2023 del termine, inizialmente fissato al 31.12.2022, per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022 (disciplinati dall’art. 6 del DL 115/2022).
Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l’importo del credito maturato nel 2022.
PROROGA E RAFFORZAMENTO PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022
L’art. 1 del DL 144/2022 (DL Aiuti-ter) prevede l’estensione anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:
Tali crediti d’imposta:
Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l’importo del credito ma¬turato nel 2022.
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