Ucraina

Contributo a fondo perduto per le PMI intrattenenti rapporti commerciali con Ucraina, Federazione russa e Repubblica di Bielorussia

L’art. 18 del DL 50/2022 (c.d. “Aiuti”), conv. L. 15.7.2022 n. 91, ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese nazionali finalizzato a far fronte alle ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato causate dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.


Con il DM 9.9.2022 del Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy), sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione della domanda di accesso all’agevolazione e fornite le indicazioni operative in merito alle modalità di erogazione del contributo.

Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del contributo in esame le PMI, aventi sede legale od operativa nel territorio dello Stato e regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese, che hanno:

  • realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di compravendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
  • sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente al 18.5.2022 (data di entrata in vigore del DL 50/2022) incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2019 ovvero, per le imprese costituite dall’1.1.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2021;
  • subito nel corso del trimestre antecedente al 18.5.2022 un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.

Nozione di PMI
Ai fini in esame, le piccole e medie imprese (PMI) sono quelle definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361.
Sono quindi PMI quelle che:

  • hanno meno di 250 occupati;
  • il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.


Esclusioni
Non possono beneficiare dei contributi in esame le imprese:

  • che svolgono, in via prevalente, attività economiche di cui alla sezione A “Agricoltura, silvicoltura e pesca” della classificazione ATECO;
  • in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 lett. d) del DLgs. 231/2001;
  • che si trovano in condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Termini di presentazione delle istanze
Le istanze vanno presentate dalle ore 12.00 del 10.11.2022 e fino alle ore 12.00 del 30.11.2022.
L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.

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