Informiamo i gentili clienti che, a seguito della normativa prevista dal legislatore, a partire dal 30.06.2025, l'obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – già previsto per le società e per le imprese individuali – è esteso anche agli amministratori delle società.
L'adempimento riguarda pertanto gli amministratori e i liquidatori delle seguenti società:
In calce la circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 12 marzo 2025 che chiarisce le modalità di applicazione dell’obbligo della comunicazione PEC:
in caso di nuova nomina o rinnovo degli amministratori;
in caso di nomina di un liquidatore;
in ogni caso, entro il 30 giugno 2025.
Se un’impresa soggetta all’obbligo presenta una pratica senza la PEC degli amministratori, il Registro delle Imprese sospenderà l’iscrizione, concedendo un termine massimo di 30 giorni per regolarizzare la comunicazione. Trascorso tale periodo senza integrazione, la domanda sarà respinta.
Costi e sanzioni
La comunicazione della PEC degli amministratori è esente da costi di bollo e diritti di segreteria, in analogia a quanto già disposto per la PEC aziendale (art. 16, comma 6, DL 185/2008).
In assenza di una sanzione specifica, si applica comunque l’art. 2630 del Codice Civile, che prevede una multa da 103 a 1.032 euro per l’omissione di comunicazioni obbligatorie al Registro delle Imprese. Se l’adempimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo.
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per assistenza nella procedura di attivazione della PEC, se necessario.
Copyright © 2024 Studio Bezzi p. iva 01673670228, cf. BZZMHL72T10L378L. Codice destinatario: W7YVJK9. Tutti i diritti riservati. By Thecma.net
Preferenze Cookie - Informativa Privacy e Policy Cookie