Con la recente circolare n. 33, l'Agenzia delle Entrate definisce le attese modalità di correzione di errori o omissioni commessi nella compilazione dei modelli di comunicazioni di opzione per la cessione del credito relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio ed efficientamento energetico.
Ricordiamo brevemente che:
Nella citata circolare, l'Agenzia spiega come, qualora sia stato commesso un errore nella compilazione del modello inviato, sia possibile trasmettere una successiva Comunicazione interamente sostitutiva della precedente, entro il quinto giorno del mese successivo. Decaduto questo termine, un eventuale credito errato e non accettato potrà, in ogni momento, essere rifiutato dal cessionario / fornitore tramite l’apposita funzionalità: il rifiuto del credito rimuoverà, di fatto, gli effetti della Comunicazione errata. Tramite le modalità illustrate, contribuenti e professionisti possono rimediare celermente e in autonomia agli errori commessi in fase di esercizio dell’opzione.
Nei casi in cui non siano, invece, state adottate le soluzioni sopra illustrate, queste le istruzioni disposte dall'Agenzia Entrate per risolvere alcune tipologie di errore:
Errore formale
Si tratta di errore o l’omissione relativi a dati della Comunicazione che non comportano la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante. In questo caso sarà sufficiente segnalare all’Agenzia delle entrate l’errore commesso e indicare i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa.
Errore sostanziale
Se invece l’errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello - allegato alla circolare - a una casella pec dedicata.
Ritardi nella comunicazione
Finestra temporale più ampia per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020. È infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”, istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.
Lo studio resta a disposizione per chiarimenti o assistenza nelle pratiche di comunicazione.
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