Errore

Cessione del credito: possibile sanare gli errori

Con la recente circolare n. 33, l'Agenzia delle Entrate definisce le attese modalità di correzione di errori o omissioni commessi nella compilazione dei modelli di comunicazioni di opzione per la cessione del credito relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio ed efficientamento energetico.

Ricordiamo brevemente che:

  • i soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione / riqualificazione energetica degli immobili, anche nella misura del 110 per cento (Superbonus), possono optare per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante;
  • l’esercizio dell’opzione è comunicato dal beneficiario dell’agevolazione all’Agenzia delle entrate tramite il modello di Comunicazione;
  • la Comunicazione può essere annullata o sostituita entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio;
  • l’opzione è inefficace nei confronti dell’Agenzia se non è stata comunicata nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa;
  • i crediti derivanti da cessioni o sconti validamente comunicati in ciascun mese sono resi disponibili, entro il giorno 10 del mese successivo, nella procedura web denominata “Piattaforma cessione crediti”;
  • il soggetto che riceve il credito può utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente nei limiti stabiliti dalle norme succedutesi nel tempo, dopo averlo accettato nella Piattaforma;

Nella citata circolare, l'Agenzia spiega come, qualora sia stato commesso un errore nella compilazione del modello inviato, sia possibile trasmettere una successiva Comunicazione interamente sostitutiva della precedente, entro il quinto giorno del mese successivo. Decaduto questo termine, un eventuale credito errato e non accettato potrà, in ogni momento, essere rifiutato dal cessionario / fornitore tramite l’apposita funzionalità: il rifiuto del credito rimuoverà, di fatto, gli effetti della Comunicazione errata. Tramite le modalità illustrate, contribuenti e professionisti possono rimediare celermente e in autonomia agli errori commessi in fase di esercizio dell’opzione.

Nei casi in cui non siano, invece, state adottate le soluzioni sopra illustrate, queste le istruzioni disposte dall'Agenzia Entrate per risolvere alcune tipologie di errore:

Errore formale

Si tratta di errore o l’omissione relativi a dati della Comunicazione che non comportano la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante. In questo caso sarà sufficiente segnalare all’Agenzia delle entrate l’errore commesso e indicare i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa.

Errore sostanziale

Se invece l’errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello - allegato alla circolare - a una casella pec dedicata.

Ritardi nella comunicazione

Finestra temporale più ampia per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020. È infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”, istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.

Lo studio resta a disposizione per chiarimenti o assistenza nelle pratiche di comunicazione.

Categorie

Iscriviti alla newsletter

Tieniti aggiornato con le nostre notizie

Inserisci la tua mail per ricevere le notifiche

Hai bisogno d'aiuto?
Contattaci

Dove siamo

Viale Verona, 190/8
38123 - Trento (TN)

Telefono e Fax

Tel +39 0461 392084
Fax +39 0461 417040

E-mail

info@studiobezzi.it

Social Network

Copyright © 2024 Studio Bezzi p. iva 01673670228, cf. BZZMHL72T10L378L. Codice destinatario: W7YVJK9. Tutti i diritti riservati. By Thecma.net

Preferenze Cookie - Informativa Privacy e Policy Cookie