Ristrutturazione edilizia

Cessione del credito e sconto in fattura per interventi edilizi

Il decreto "Antifrode" (Decreto-legge del 11 novembre 2021 n. 157), in vigore dal 12 novembre 2021, detta regole più severe in tema di bonus edilizi. Vediamole nel dettaglio.

VISTO DI CONFORMITÀ PER TUTTE LE COMUNICAZIONI

Esteso l’obbligo del visto di conformità (fino all’11.11.2021 richiesto solo con riguardo alle opzioni relative a detrazioni “edilizie” spettanti in misura superbonus 110%) a tutte le opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121 co. 1 del DL 34/2020 (sconto in fattura e cessione del credito).
Per tutte le detrazioni “edilizie” diverse dal superbonus per le quali è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, quindi, il contribuente dovrà ora richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Secondo il provv. Agenzia delle Entrate 12.11.2021 n. 312528, inoltre, anche la comunicazione relativa alla cessione delle rate residue delle detrazioni “edilizie” deve essere trasmessa esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Interventi optabili con visto di conformità
In aggiunta agli interventi che consentono di beneficiare del superbonus 110%, il visto di conformità è obbligatorio qualora si intenda optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione ai seguenti interventi agevolati:

  • interventi di recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali;
  • acquisti di unità immobiliari con le caratteristiche per poter beneficiare della “detrazione per acquisti di unità immobiliari in edifici ristrutturati”;
  • interventi di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati negli impianti (lett. h) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR);
  • interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (lett. e) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR), sia nella misura del 50% se rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria di cui alla precedente lett. b);
  • interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”);
  • interventi volti alla riduzione del rischio sismico di cui all’art. 16 co. 1-bis - 1-septies del DL 63/2013;
  • interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
  • interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013.

Modalità di esercizio dell’opzione
La comunicazione dell’esercizio dell’opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o lo sconto in fattura deve essere trasmessa, sia per gli interventi sulle singole unità immobiliari che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici:

  • esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
  • entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione;
  • in caso di cessione delle rate residue non fruite, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

ASSEVERAZIONE DELLA CONGRUITÀ DELLE SPESE

In caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, per tutte le detrazioni “edilizie” i tecnici abilitati devono asseverare la congruità delle spese sostenute. Viene pertanto esteso l’obbligo di attestazione, a cura di tecnici abilitati, di congruità delle spese (sino all’11.11.2021 richiesta solo in relazione alle spese agevolate per interventi di efficienza energetica con ecobonus o superbonus e alle spese agevolate per altri tipi di interventi con superbonus) a tutte le spese agevolate che sono oggetto delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito.

L’attestazione di congruità delle spese, a cura di tecnici abilitati, rimane non necessaria se il beneficiario si avvale della “normale” detrazione in dichiarazione dei redditi (nel caso dell’ecobonus e del superbonus, l’attestazione era e continuerà a essere dovuta).

SUPERBONUS DEL 110% - ESTENSIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ

Con riguardo al Superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020, invece, il visto di conformità (già richiesto in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020) diventa obbligatorio anche nel caso in cui si intenda fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, con l’eccezione delle dichiarazioni:

  • precompilate presentate direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate;
  • presentate tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

Lo studio resta a disposizioni per consulenze specifiche.

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