Con l’approvazione della legge 76/2106 sulle unioni civili, assumendo le coppie anche non sposate che convivono rilevanza giuridica, cambiano le regole per l’attribuzione della detrazione fiscale per il recupero del patrimonio edilizio, che ora spetta anche al convivente di fatto. Questo perché, spiega la risoluzione n. 64/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate, la disponibilità dell’immobile è insita nella stessa convivenza, anche senza che sia presente un contratto di comodato d’uso.
Diversamente, finora se il convivente non era un familiare del titolare dell’immobile, ovvero coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado, non poteva accedere all’agevolazione fiscale se non in presenza di un comodato d’uso. Questo perché l’articolo 16-bis del Tuir prevede che lo sconto fiscale per il recupero del patrimonio edilizio si applichi alle spese sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono un immobile sul quale sono effettuati gli interventi, o dai familiari con loro conviventi al momento dell’inizio dei lavori.
Ora la nuova disciplina in tema di unioni civili e il mutato quadro normativo di riferimento, attribuendo alle convivenze di fatto alcuni diritti spettanti ai coniugi, fanno sì che possa fruire del bonus ristrutturazioni anche il convivente more uxorio che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, ma non è proprietario dell’immobile.
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