Bonus casa

Bonus prima casa under 36

Si tratta di un bonus fiscale introdotto dall'art. 64 del DL 73/2021 (Decreto Sostegni-bis). Possono beneficiarne i giovani con meno di 36 anni e un Isee non superiore 40mila euro che acquistano un’abitazione entro il 30 giugno 2022.

Validità temporale

Le disposizioni si applicano agli atti di trasferimento e di finanziamento stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

Requisiti oggettivi

Per quanto concerne l'oggetto dell'acquisto, deve trattarsi di "«prime case» di abitazione", escluse quelle catastalmente classificate A/1, A/8 o A/9. Possono accedere al beneficio anche le pertinenze, con gli stessi limiti con cui sono ammesse all'agevolazione prima casa.

L'agevolazione non spetta in sede di stipula di un contratto preliminare di acquisto. Nel caso in cui l’imposta proporzionale corrisposta per la caparra confirmatoria e per gli acconti risulti superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, spetta il rimborso della maggiore imposta proporzionale versata per la registrazione del contratto preliminare. Non è invece recuperabile l'imposta versata in misura fissa.

Requisiti soggettivi

Le agevolazioni trovano applicazione a favore di soggetti che:

  • non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
  • hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.

L'indicatore ISEE è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rapportati al numero di soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare. 

Condizioni di "prima casa"

Per poter applicare il beneficio, devono sussistere, oltre alle condizioni previste dalla norma specifica, tutte le condizioni previste per l'acquisto della "prima casa".

Oggetto dell'agevolazione

  • nei casi in cui l’atto di acquisto immobiliare sia soggetto ad imposta di registro, l’esenzione dall’ imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale;
  • laddove si tratti di acquisti soggetti ad IVA, quando non trova applicazione il regime di esenzione di cui all’articolo 10, n. 8-bis, del Decreto IVA, “un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto”, applicata con aliquota nella misura del 4 per cento;
  • l’agevolazione “prima casa” trova applicazione anche con riferimento alle pertinenze dell’immobile principale.

Esenzione per gli atti di finanziamento

L'art. 64 co. 8 del DL 73/2021 prevede l'esenzione dall'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'art. 18 del DPR 601/73, per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo a condizione che:

  • sussistano le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 (condizioni di "prima casa", 36 anni non compiuti e ISEE annuo non superiore a 40.000,00 euro);
  • la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo

Tutti i dettagli nella circolare 12/E/2021 in calce.

Lo studio resta a disposizione per gli approfondimenti richiesti.

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