Il contribuente che, prima del decorso dei cinque anni dall’acquisto, vende la casa acquistata con il beneficio fiscale e che, nell’anno successivo alla vendita, si costruisce una nuova “prima casa” non decade dall’agevolazione. La recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 13550 depositata il 1° luglio 2016 ha confermato l’interpretazione estensiva, già condivisa dall’amministrazione finanziaria (Risoluzione n. 44/E del 16 marzo 2004), che consente di ricomprendere nel concetto di «acquisto» che evita la revoca dell’agevolazione “prima casa” pure l’ipotesi della costruzione di una “abitazione principale” su un’area di proprietà del soggetto che abbia alienato nel quinquennio la casa acquistata con agevolazione.
La legge sull’agevolazione “prima casa” prescrive, infatti, che la revoca dell’agevolazione a causa di alienazione infraquinquennale si può ovviare se l’acquirente della “prima casa”, «entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici […] proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale». Con la sentenza in esame l’interpretazione a favore del contribuente riceve, dunque, anche l’avallo della giurisprudenza di legittimità eliminando la disparità di trattamento tra il caso di chi effettua il reinvestimento del ricavato dalla vendita di una abitazione acquistando la titolarità di un’altra “abitazione principale” e il caso di chi invece vi provvede direttamente, costruendo la casa su un terreno di sua proprietà.
Di conseguenza, è logico ritenere che quando il riacquisto è concretato da un’attività “materiale” tramite l’esecuzione di lavori edili finalizzati alla costruzione dell’abitazione principale, esso possa consistere nell’affidamento in appalto delle opere occorrenti, oppure nell’esecuzione in economia dei lavori occorrenti o addirittura in interventi di nuova costruzione o di “recupero” di un manufatto preesistente. Per quanto riguarda la durata dei tali lavori, considerato che si deve comunque trattare di un “riacquisto” «entro un anno» dall’alienazione infraquinquennale, l’amministrazione finanziaria ritiene che entro un anno dalla alienazione la nuova casa debba essere, se non proprio completamente “ultimata”, almeno giunta a quello stadio di realizzazione che consenta di ritenerla «venuta ad esistenza». Ovviamente non manca chi non vede questa pretesa di realizzazione entro un solo anno eccessiva. Difatti, è ben difficile che in così poco tempo una nuova costruzione possa trovarsi in uno stato talmente avanzato di realizzazione da essere appunto considerabile in termini di sua «venuta ad esistenza».
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