Anno bianco contributivo

Anno bianco contributivo

La legge di bilancio 2021 ha previsto l’esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.

Con circolare 124 del 6 agosto u.s., l'INPS chiarisce che l’esonero spetta a favore dei soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31 dicembre 2020 e che risultino iscritti alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l’esonero alla data del 1° gennaio 2021.

Requisiti

  1. avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;
  2. avere percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro;
  3. risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  4. non essere titolari di contratto di lavoro subordinato;
  5. non essere titolari di pensione diretta.

Misura dell'esonero

L’esonero parziale spetta nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.

  • Per gli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, l’esonero ha ad oggetto i contributi sul minimale e si applica sulla contribuzione annuale relativa all’anno 2021.Sono, pertanto, comprese la I, II e III rata della tariffazione 2021, purché il relativo termine di pagamento abbia scadenza entro il 31 dicembre 2021 e limitatamente agli importi dovuti per l’anno 2021. Non è pertanto oggetto di esonero la contribuzione di competenza 2021 con scadenza di versamento successiva al 31 dicembre 2021 (IV rata).
  • Per gli iscritti alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura, l’esonero ha ad oggetto la contribuzione annuale relativa all’anno 2021, con scadenza dei versamenti entro il 31 dicembre 2021, esclusi i premi e la contribuzione dovuti all’INAIL. Sono, pertanto, comprese la I, II e III rata della tariffazione 2021, aventi scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021, limitatamente alla contribuzione di competenza dell’anno 2021. Non è oggetto di esonero la contribuzione di competenza 2021 relativa alla IV rata con scadenza ordinaria 16 gennaio 2022, in quanto successiva al 31 dicembre 2021;
  • Per i professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’esonero ha ad oggetto i contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021;
  • Per i professionistii iscritti alle Casse previdenziali professionali autonome l'esonero si riferisce ai contributi soggettivi con scadenza nel 2021 (minimo soggettivo 2021 e autoliquidazione IRPEF relativa all’anno 2020).

Termine di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata:

  • entro il 30 settembre 2021 per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS;
  • entro il 31 ottobre 2021 per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza privati;

Accredito ai fini della prestazione pensionistica

In caso di esito positivo della richiesta di accesso al beneficio, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, in corrispondenza dei periodi contributivi per i quali l’assicurato si avvalga dell’esonero accordato per legge, procedendo al relativo accredito della contribuzione sulla posizione assicurativa del soggetto. Il riconoscimento pieno dell’accredito ai fini della prestazione pensionistica e non pensionistica è subordinato all’integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.

Sarà cura dello studio contattare quei clienti che dovessero presentare i requisiti di accesso al beneficio.

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