Superbonus

Aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni opzioni bonus edilizi

I contribuenti potranno comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10 mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità utilizzando il nuovo modello approvato con provvedimento del 3 febbraio 2022. Permane, invece, l’obbligo del visto di conformità per Bonus facciate e Superbonus. Pronte anche nuove FAQ che rispondono ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti.

Ripercorriamo sinteticamente il provvedimento Agenzia Entrate approvato nella giornata di ieri:

L’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello allegato denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, utilizzabile a decorrere dal 4 febbraio 2022.

I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per interventi edilizi oggetto di beneficio fiscale, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante. In alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione, i fornitori che hanno applicato gli sconti possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
  • per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

La Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovveroentro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione deve essere trasmessa entro il 7 aprile 2022.

Lo studio rimane a disposizione per chiarimenti

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